Come spiega in un chiarimento l’Agenzia delle Entrate, rientrano tra le detrazioni fiscali 2016 al 19% dall’Irpef tutte le spese “di frequenza” della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria; ciò significa che sono agevolati non solo i contributi obbligatori quali le tasse di iscrizione, i contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici o le spese per la mensa della scuola ma anche le spese per i servizi scolastici integrativi come il pre e dopo scuola.
A questa lunga lista di spese detraibili ai fini fiscali relative alla scuola, NON sono invece inserite le spese per il trasporto per arrivare all’istituto frequentato; esse non rientrerebbero tra le detrazioni fiscali 2016 per una questione di “uguaglianza”: il consentire la detraibilità della spesa per lo scuola bus potrebbe risultare discriminatorio verso chi utilizza i mezzi pubblici e quindi non ha diritto a nessuna agevolazione.
Dunque quali sono le Spese scolastiche detraibili del 2016?
A partire dal 16 luglio dell’anno scorso, la detrazione al 19% sulle spese di istruzione per i figli o familiari fiscalmente a carico, spetta anche per le spese relative a:
- Scuole dell’infanzia, ossia le scuole materne;
- Scuole primarie, cioè le scuole elementari;
- Scuole medie inferiori;
- Scuole medie superiori;
- Università.
[wp_ad_camp_1]
I contribuenti con figli e familiari fiscalmente a carico che frequentano una scuola materna, elementari, medie e superiori come licei e istituti professionali, possono portare a detrazione le spese sostenute nel corso del 2015 per far frequentare la scuola ai propri figli. Tale detrazione, è riconosciuta anche nel caso di iscrizione a scuole private o estere.
Ciò significa che a prescindere dal livello di istruzione e se la scuola è privata o statale, dal 16 luglio scorso, le spese scolastiche sono detraibili al 19% fino ad un tetto di spesa massima di 400 euro all’anno per alunno, per cui fino ad una quota di detrazione pari a 76 euro, 19% di 400.
[wp_ad_camp_2]
Come indicare le spese istruzione nel 730 2016?Le spese scolastiche vanno indicate nei righi da E8 a E 12 – Altre spese del Quadro E – Oneri e Spese modello 730 2016, il contributo scolastico volontario scuola superiore, essendo appunto un contributo facoltativo e non obbligatorio, può essere scaricato dalle tasse come erogazione liberale detraibile per la quale spetta una detrazione del 19%: Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado” (righi 17-18-19 codice 31).
Per le università, invece, è rimasta la distinzione tra atenei statali e privati . Per cui le spese d’istruzione per frequentare un’università privata sono detraibili “in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.