Il 2 marzo è stata approvata la legge sull’omicidio stradale che avrà ovviamente valenza anche per la nostra provincia. Ai lettori che ci hanno chiesto informazioni diamo delle brevi delucidazioni.
Chi uccide, mettendosi alla guida senza esserne in condizioni (essendo drogato e/o in stato di ebrezza), riceverà una condanna adeguata al danno (morte o lesioni gravi) che ha provocato con il suo comportamento irresponsabile. Ciò servirà da deterrente e renderà un minimo di giustizia a chi ha perso la vita per il comportamento criminale di un guidatore che si è messo alla guida non essendo in condizione di farlo.
La sanzione penale prevede dunque:
la reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose. È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena, tuttavia, diminuisce fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima.
La pena aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni. E’ prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.