Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa da parte di Primavera Casertana
«I sottoscritti Consiglieri Comunali Riccardo Ventre e Roberto Desiderio, del Gruppo Primavera Casertana, in riferimento all’adozione da parte della Giunta degli atti deliberativi nn. 9 e 18/2017, aventi ad oggetto rispettivamente “anticipazione ordinaria di tesoreria anno 2017, ex art. 222 del dlgs 267/00” e “Limite di utilizzo entrate a specifica destinazione”,
premesso
che l’art. 222, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che il tesoriere, su richiesta dell’ente, corredata dalla deliberazione della giunta, conceda anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è stato incrementato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, come contemplato dall’art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4 del 2014, sino alla data del 31 dicembre 2014;
che tale termine è stato poi annualmente prorogato, dapprima, al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, comma 542, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e poi al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 728, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Tanto premesso, si fa rilevare che è stato modificato solo il comma 1 mentre rimane in vigore il comma 2-bis. e, per gli enti locali in dissesto economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all’articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione.
Ne consegue che è fatto divieto ai suddetti enti (in dissesto) di impegnare tali maggiori risorse, per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.
Al momento, pertanto, non essendo stato abrogato il comma 2 bis, si chiede di conoscere la ratio dell’adozione dei due atti deliberativi di giunta e se ne ricorrevano i presupposti, tenuto conto del dissesto ancora in atto, e, soprattutto, in considerazione dell’assenza della relazione del dirigente del servizio finanziario e del collegio dei revisori, prevista dal comma 2 bis, per gli enti in dissesto.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.»